DDL Bilancio 2026: la nuova tassazione dei dividendi spiegata dal tuo commercialista a Roma
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce una significativa novità in materia di tassazione dei dividendi societari.
Come spiega il nostro studio di commercialisti a Roma, la riforma prevede un inasprimento fiscale per le società che detengono partecipazioni inferiori al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili.
Cosa cambia con la riforma della tassazione dei dividendi 2026
Nel nuovo impianto normativo, ai sensi degli articoli 59 e 89 del TUIR, il beneficio della parziale esclusione dei dividendi (attualmente pari al 95%) verrà mantenuto solo se la società che riceve gli utili possiede una partecipazione diretta almeno del 10% nella società partecipata.
La soglia del 10% potrà essere raggiunta anche considerando le partecipazioni indirette, detenute attraverso società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, tenendo conto della demoltiplicazione che si verifica lungo la catena di controllo.
Quando entrerà in vigore la nuova disciplina
Salvo modifiche nel percorso parlamentare, le nuove regole si applicheranno dal 1° gennaio 2026.
La norma avrà effetto su tutte le distribuzioni di utili, riserve o fondi deliberate a partire da quella data.
In altre parole, il DDL Bilancio 2026 rappresenta una vera e propria riforma della tassazione dei dividendi per le società, superando il regime agevolato generalizzato di esenzione parziale previsto oggi dall’art. 89, comma 2, del TUIR.
Condizioni per mantenere l’esenzione parziale del 95%
Secondo quanto stabilito nel testo provvisorio del DDL Bilancio 2026, la parziale esenzione sui dividendi sarà applicabile solo se:
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la partecipazione diretta nel capitale della società che distribuisce gli utili è almeno pari al 10%;
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nel calcolo della soglia sono comprese anche le partecipazioni indirette, ponderate in base al “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
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il criterio si applica anche ai dividendi di fonte estera.
Cosa prevede l’articolo 18 del DDL Bilancio 2026
L’articolo 18 del disegno di legge, intitolato “Modifiche alla disciplina dei dividendi”, interviene sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) modificando in particolare gli articoli 59 e 89.
Viene quindi inserita la condizione che la partecipazione diretta non sia inferiore al 10%, specificando che nel computo vanno considerate anche le partecipazioni indirette tramite società controllate.
Le nuove disposizioni troveranno applicazione per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, ai fini del calcolo dell’acconto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, l’imposta di riferimento dovrà essere determinata come se la nuova normativa fosse già in vigore.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà emanare uno o più decreti attuativi per coordinare la disciplina con le altre norme tributarie.
Come prepararsi: il parere del commercialista a Roma
Per le società con partecipazioni inferiori al 10%, questa riforma potrebbe comportare un aumento del carico fiscale sui dividendi percepiti.
È quindi fondamentale valutare per tempo la propria struttura partecipativa, anche alla luce delle nuove regole sul calcolo delle partecipazioni indirette.
Affidarsi a un commercialista a Roma esperto in fiscalità societaria può aiutare a pianificare correttamente la gestione degli utili, ottimizzare la tassazione e adeguarsi in anticipo alle novità del DDL Bilancio 2026.

Sta per aprirsi ufficialmente la piattaforma online per il Bando ISI INAIL 2024, che mette a disposizione ben 600 milioni di euro a sostegno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Da quest’anno, INAIL ha pubblicato gli avvisi pubblici regionali e provinciali con un buon anticipo, confermando l’attenzione dell’ente verso la salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e dalla Legge 208/2015.
Dal 01.01.2025 i distacchi di personale stipulati o rinnovati andranno assoggettati ad iva, in base all’art. 16-ter del DL n 16.9.2024, n. 2024, n. 131.
Il Ministro dell’Economia Giorgetti, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01551 riportata alla Camera il 13 novembre scorso, evidenziava che era in corso la valutazione per l’adozione di una norma che preveda il rinvio, così come era stato per l’anno d’imposta 2023, anche per il periodo d’imposta 2024, del secondo acconto di imposte e contributi, con la possibilità di rateizzare le somme dovute in cinque rate mensili, dal mese di gennaio al mese di maggio 2025.
Quando un contratto di fornitura di manodopera maschera in realtà un rapporto di lavoro subordinato irregolare, nascondendo l’intento di evadere il Fisco, si commette un illecito.
Il nuovo istituto del “Concordato Preventivo Biennale” introdotto dal D. Lgs. 13/2024, che mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti, è applicabile a imprese e professionisti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ex studi di settore) nonché a soggetti che applicano il regime forfettario. Sostanzialmente, sulla base di apposita modulistica che deve essere predisposta e presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024, il Fisco va ad elaborare una proposta reddituale per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari). Se questa proposta reddituale viene poi accettata, diventa irreversibile e quindi vincolante, e sulla stessa saranno obbligatoriamente dovute le imposte e i contributi già predeterminati dal Fisco. Questo anche se i redditi che nel concreto in futuro si andranno a conseguire, saranno più bassi rispetto a quelli predeterminati dall’Agenzia delle Entrate, a meno che non siano di molto inferiori (almeno il 30% in meno). Inoltre anche il secondo acconto per il 2024 con imminente scadenza il prossimo 30.11.2024, andrà rimodulato in aumento, sulla base del reddito attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il