Regime di Franchigia IVA in Italia

Se stai cercando un commercialista a Roma aggiornato sulle novità fiscali, questa guida ti spiega tutto sul regime di franchigia IVA divenuto applicabile in Italia dal 1° gennaio 2025, una delle riforme più rilevanti per le piccole imprese titolari di partita IVA.

Cos’è:

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore in Italia il nuovo regime di franchigia IVA, introdotto dal D.Lgs. 13 novembre 2024 n. 180 in attuazione della Direttiva UE 2020/285 e recepito nel DPR 633/1972 con il nuovo Titolo V-ter. Questo regime permette alle PMI con bassi volumi di affari di operare in esenzione IVA, sia a livello nazionale che (in determinate condizioni) transfrontaliero nell’Unione Europea.

Chi può beneficiarne:

Possono accedere al regime di franchigia soggetti passivi di piccole dimensioni stabiliti in Italia o in altri Stati membri UE, con requisiti di fatturato specifici:

  • Volume d’affari annuo totale nell’UE inferiore a €100.000 nei due anni precedenti.

  • Fatturato nell’ultimo anno civile nel territorio italiano non superiore a €85.000 (soglia nazionale).

Questa disciplina è facoltativa, pertanto il contribuente può scegliere se aderire o meno al regime di franchigia IVA.

Vantaggi:

Il nuovo regime introduce importanti semplificazioni fiscali per chi gestisce una partita IVA:

  • Esonero dall’applicazione dell’IVA sulle fatture emesse ai clienti, semplificando i prezzi per attività di modesta dimensione;
  • Riduzione degli adempimenti IVA, con obblighi contabili e dichiarativi semplificati;
  • Possibilità di vendere in franchigia anche negli altri Stati UE nel rispetto delle soglie.

Limiti e aspetti da considerare:

  • Anche se esenti dall’IVA, i contribuenti non possono detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati;
  • L’accesso al regime è vincolato da soglie precise e richiede comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate;
  • Per operare in franchigia in altri Paesi UE è necessario rispettare anche i requisiti di fatturato stabiliti in ciascuno Stato membro oltre al limite europeo annuale.

Differenza tra franchigia IVA e regime forfettario:

Molti professionisti cercano informazioni su IVA franchigia pensando al regime forfettario. È importante chiarire che:

  • Il Regime forfettario riguarda l’imposizione fiscale sui redditi (IRPEF agevolata) e ha soglia di accesso tipicamente fino a €85.000 di ricavi/compensi, soglia confermata anche nel 2025.

  • Il regime di franchigia IVA è invece un regime specifico sull’IVA, che può ridurre gli obblighi fiscali legati alla tassa sul valore aggiunto per soggetti idonei, anche nei rapporti con altri Paesi UE.

Perché rivolgersi a un Commercialista a Roma:

L’applicazione del regime di franchigia IVA 2025 richiede un’attenta analisi dei fatturati, della struttura dell’attività e di eventuali operazioni intracomunitarie. Un commercialista a Roma esperto in consulenza fiscale e pianificazione aziendale può aiutarti a:

  • verificare i requisiti per accedere al regime;

  • predisporre correttamente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate;

  • valutare convenienza e impatto fiscale sulla tua partita IVA;

  • gestire adempimenti IVA, fatturazione elettronica e posizionamento fiscale ottimale.

Conclusioni:

Il nuovo regime di franchigia IVA dal 2025 rappresenta un’importante opportunità: le novità introdotte dalla normativa UE e recepite in Italia semplificano la gestione dell’IVA e favoriscono la competitività, soprattutto per chi opera anche sul mercato europeo.

PEC personale degli amministratori di società da comunicare entro il 31 dicembre 2025

Dal 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 159/2025, che introduce importanti novità sull’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori delle società al Registro Imprese.

Le modifiche aggiornano quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024). Vediamo in modo semplice cosa cambia.

Il nostro studio commercialista a Roma può supportarvi nell’esecuzione di questo adempimento amministrativo.

 

Chi deve comunicare la PEC:

Il nuovo decreto restringe l’ambito dei soggetti obbligati. Infatti non tutti gli amministratori devono comunicare la propria PEC personale, ma solo:

  • l’amministratore unico, oppure
  • l’amministratore delegato, o, se non presente,
  • il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Salvo chiarimenti ulteriori che potranno essere forniti dal Governo nelle prossime settimane, sembrano ad oggi escluse le società di persone (snc, sas) in quanto solitamente non dotate di tali organi amministrativi, quantomeno così formalizzati.

In pratica, l’obbligo riguarda solo chi ha poteri effettivi di rappresentanza o direzione. Inoltre il domicilio digitale dell’amministratore deve essere personale e distinto da quello dell’impresa. Non è quindi possibile utilizzare la stessa PEC della società.

 

Scadenze, sanzioni:

Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori obbligati entro il 31 dicembre 2025. Per le nuove nomine o rinnovi di incarico, la comunicazione deve avvenire al momento del conferimento o del rinnovo.

La mancata comunicazione farà scattare la sanzione di cui all’art. 2630, c.c., in misura raddoppiata, ossia da 206 a 2.064 euro (con riduzione a 1/3 se la comunicazione dovesse avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto).

 

Modalità per adempiere:

L’adempimento (di carattere meramente amministrativo e non fiscale) può essere gestito in proprio, oppure delegando appositamente il nostro studio commercialista a Roma che vi provvederà per conto dei clienti interessati, entro le scadenze.

Tassazione dividendi societari dal 2026

DDL Bilancio 2026: la nuova tassazione dei dividendi spiegata dal tuo commercialista a Roma

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce una significativa novità in materia di tassazione dei dividendi societari.
Come spiega il nostro studio di commercialisti a Roma, la riforma prevede un inasprimento fiscale per le società che detengono partecipazioni inferiori al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili.

Cosa cambia con la riforma della tassazione dei dividendi 2026

Nel nuovo impianto normativo, ai sensi degli articoli 59 e 89 del TUIR, il beneficio della parziale esclusione dei dividendi (attualmente pari al 95%) verrà mantenuto solo se la società che riceve gli utili possiede una partecipazione diretta almeno del 10% nella società partecipata.

La soglia del 10% potrà essere raggiunta anche considerando le partecipazioni indirette, detenute attraverso società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, tenendo conto della demoltiplicazione che si verifica lungo la catena di controllo.

Quando entrerà in vigore la nuova disciplina

Salvo modifiche nel percorso parlamentare, le nuove regole si applicheranno dal 1° gennaio 2026.
La norma avrà effetto su tutte le distribuzioni di utili, riserve o fondi deliberate a partire da quella data.

In altre parole, il DDL Bilancio 2026 rappresenta una vera e propria riforma della tassazione dei dividendi per le società, superando il regime agevolato generalizzato di esenzione parziale previsto oggi dall’art. 89, comma 2, del TUIR.

Condizioni per mantenere l’esenzione parziale del 95%

Secondo quanto stabilito nel testo provvisorio del DDL Bilancio 2026, la parziale esenzione sui dividendi sarà applicabile solo se:

  • la partecipazione diretta nel capitale della società che distribuisce gli utili è almeno pari al 10%;

  • nel calcolo della soglia sono comprese anche le partecipazioni indirette, ponderate in base al “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;

  • il criterio si applica anche ai dividendi di fonte estera.

Cosa prevede l’articolo 18 del DDL Bilancio 2026

L’articolo 18 del disegno di legge, intitolato “Modifiche alla disciplina dei dividendi”, interviene sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) modificando in particolare gli articoli 59 e 89.
Viene quindi inserita la condizione che la partecipazione diretta non sia inferiore al 10%, specificando che nel computo vanno considerate anche le partecipazioni indirette tramite società controllate.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, ai fini del calcolo dell’acconto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, l’imposta di riferimento dovrà essere determinata come se la nuova normativa fosse già in vigore.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà emanare uno o più decreti attuativi per coordinare la disciplina con le altre norme tributarie.

Come prepararsi: il parere del commercialista a Roma

Per le società con partecipazioni inferiori al 10%, questa riforma potrebbe comportare un aumento del carico fiscale sui dividendi percepiti.
È quindi fondamentale valutare per tempo la propria struttura partecipativa, anche alla luce delle nuove regole sul calcolo delle partecipazioni indirette.

Affidarsi a un commercialista a Roma esperto in fiscalità societaria può aiutare a pianificare correttamente la gestione degli utili, ottimizzare la tassazione e adeguarsi in anticipo alle novità del DDL Bilancio 2026.

Bando ISI INAIL 2024: al via le domande dal 14 aprile 2025

Sta per aprirsi ufficialmente la piattaforma online per il Bando ISI INAIL 2024, che mette a disposizione ben 600 milioni di euro a sostegno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Da quest’anno, INAIL ha pubblicato gli avvisi pubblici regionali e provinciali con un buon anticipo, confermando l’attenzione dell’ente verso la salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e dalla Legge 208/2015.

Quando presentare la domanda

Le aziende interessate potranno accedere alla procedura online a partire dal 14 aprile 2025, con scadenza fissata al 30 maggio 2025 alle ore 18:00. Entro il 16 maggio è previsto un aggiornamento del calendario ufficiale da parte dell’INAIL.

Per facilitare l’invio delle domande, l’Istituto ha pubblicato anche due videotutorial esplicativi, utili a chi si approccia per la prima volta alla procedura.

Chi può partecipare e per quali progetti

Il bando si rivolge principalmente a:

  • Imprese (anche individuali) iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

  • Enti del Terzo Settore, ma solo per interventi finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone.

Sono finanziabili diversi progetti suddivisi in 5 Assi di finanziamento:

  1. Riduzione dei rischi tecnopatici

  2. Adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale

  3. Riduzione dei rischi infortunistici

  4. Bonifica da materiali contenenti amianto

  5. Sostegno a micro e piccole imprese, incluse quelle agricole

Quanto si può ottenere

Il bando prevede un totale di 600 milioni di euro, ripartiti così:

  • 510 milioni per progetti standard (ISI)

  • 90 milioni per il settore agricoltura (ISI Agricoltura)

I fondi sono distribuiti tra i vari assi nel modo seguente:

  • Asse 1.1 (Rischi tecnopatici): € 93.000.000

  • Asse 1.2 (Modelli organizzativi): € 12.000.000

  • Asse 2 (Rischi infortunistici): € 165.000.000

  • Asse 3 (Bonifica amianto): € 150.000.000

  • Asse 4 (Settori specifici): € 90.000.000

  • Asse 5.1 (Agricoltura): € 70.000.000

  • Asse 5.2 (Giovani agricoltori): € 20.000.000

I fondi saranno assegnati alle regioni sulla base di criteri statistici che tengono conto della propensione delle imprese a richiedere finanziamenti e della gravità degli infortuni registrati in passato.

Tipologia di contributo

Il contributo erogato è a fondo perduto (escluse le spese IVA), secondo queste percentuali:

  • 65% delle spese ammissibili per gli Assi 1.1, 2, 3, 4

  • 80% per l’Asse 1.2 (modelli organizzativi)

  • Fino al 65% per l’Asse 5.1 (imprese agricole)

  • Fino all’80% per l’Asse 5.2 (giovani agricoltori)

Il finanziamento può variare tra:

  • € 5.000 e € 130.000,
    senza soglia minima per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentano progetti sull’Asse 1.2.

Come si presenta la domanda

La presentazione della domanda avverrà interamente online tramite la sezione “Accedi ai servizi online” sul sito www.inail.it. La procedura è guidata, passo dopo passo, fino al completamento dell’invio e dell’eventuale caricamento della documentazione richiesta.

Per chi ha bisogno di chiarimenti o supporto tecnico, è possibile:

  • Chiamare il Contact Center INAIL al numero 06.6001

  • Usare il servizio “Inail Risponde” nella sezione Supporto del sito web.

Le richieste di assistenza devono essere inviate almeno 10 giorni prima della scadenza del bando.

 

Distacco del personale assoggettato ad iva dal 2025

Dal 01.01.2025 i distacchi di personale stipulati o rinnovati andranno assoggettati ad iva, in base all’art. 16-ter del DL n 16.9.2024, n. 2024, n. 131.

Da tale data è stato infatti abrogato il comma 35, dell’art. 8 della L. 11.3.1988, n. 67, secondo il quale “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Viene in ogni caso fatto salvo il comportamento adottato precedentemente all’entrata in vigore della nuova norma, sia che:

  • si sia scelto di applicare la precedente regola di irrilevanza ai fini dell’IVA;
  • si sia scelto di addebitare l’IVA sulle fatture a tal fine emesse, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11.1.3.2020, nella causa C-94/19, con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità della norma Italiana con l’ordinamento dell’Unione Europea.

Si specifica che le somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale fino al 31.12.2024 potevano non essere assoggettate ad iva a condizione che fossero commisurate al rimborso esclusivo del relativo costo. L’iva invece andava applicata laddove fosse stata applicata una maggiorazione rispetto al costo vivo sostenuto.

Spese di trasferta e rappresentanza: non deducibili se in contanti dal 2025

La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024), prevede che dal 2025, per poter dedurre le spese di trasferta e di rappresentanza dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, è obbligatorio effettuare i relativi pagamenti utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.

Cosa significa?
Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite:

  • Bonifico bancario o postale;
  • Carte di credito, debito o prepagate;
  • Altri strumenti che garantiscano la tracciabilità, come assegni non trasferibili.

Quali spese sono interessate?

  • Spese di trasferta, come viaggi, alloggio e ristorazione, sostenute da dipendenti, collaboratori o dallo stesso titolare.
  • Spese di rappresentanza, quali pranzi o cene con clienti, eventi aziendali, e omaggi.

Perché è importante?
L’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili è stato introdotto per garantire maggiore trasparenza e semplificare eventuali controlli fiscali. Pagamenti effettuati in contanti non saranno più ammessi come deducibili, comportando quindi un aumento del reddito imponibile.

Cosa fare?
Occorre a livello pratico:

  1. Verificare gli attuali strumenti di pagamento consuetamente utilizzati e adattarli, se necessario, alle nuove disposizioni.
  2. Conservare documentazione che dimostri il pagamento tracciabile, come estratti conto e ricevute.
  3. Per chi si avvale di lavoratori dipendenti, formare il personale coinvolto nella gestione delle spese aziendali su queste nuove regole.

 

Secondo acconto per i soggetti IVA, possibile proroga e rate dal 2025

Il Ministro dell’Economia Giorgetti, nella risposta all’interrogazione parlamentare n.  3-01551 riportata alla Camera il 13 novembre scorso, evidenziava che era in corso la valutazione per l’adozione di una norma che preveda il rinvio, così come era stato per l’anno d’imposta 2023, anche per il periodo d’imposta 2024, del secondo acconto di imposte e contributi, con la possibilità di rateizzare le somme dovute in cinque rate mensili, dal mese di gennaio al mese di maggio 2025.

Come per lo scorso anno, la norma sarebbe specifica solo per le persone fisiche titolari di partita iva.

Il Ministro, aveva però precisato che l’eventualità del rinvio dei secondi acconti è vincolato ai limiti delle disponibilità finanziarie sussistenti, per sopperire a quello che sarebbe in pratica un minor gettito per le casse Statali nel mese di dicembre.

Se verrà riproposta la norma dello scorso anno, il rinvio e la rateizzazione dovrebbero essere consentiti solo per i soggetti con partita iva con fatturato o compensi incassati nell’anno 2023 fino a 170.000 euro. L’unica novità sarebbe forse la possibilità di rinviare e dilazionare anche i contributi previdenziali.

Si resta in attesa della norma definitiva.

Fatture da falso appalto di servizi, il loro utilizzo in dichiarazione è un reato

Quando un contratto di fornitura di manodopera maschera in realtà un rapporto di lavoro subordinato irregolare, nascondendo l’intento di evadere il Fisco, si commette un illecito.

Uso fraudolento di fatture in dichiarazione fiscale
La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 34407 del 12 settembre 2024, che l’impiego di fatture apparentemente legate a un contratto di appalto di servizi, che in realtà nasconde una somministrazione illecita di manodopera, costituisce il reato di dichiarazione fraudolenta. Il ricorso presentato dal contribuente è stato rigettato, e quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

I fatti e il ricorso alla Cassazione
Il 30 gennaio 2024, il Tribunale di Salerno aveva imposto gli arresti domiciliari a un imprenditore, accogliendo in parte il ricorso del procuratore della Repubblica contro una precedente ordinanza del Gip. I reati contestati all’imprenditore riguardano gli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000, in merito all’utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti.

Secondo il Tribunale, l’imprenditore aveva riportato nella dichiarazione della sua azienda per gli anni fiscali 2013-2019 elementi passivi falsi, utilizzando fatture emesse da cooperative fittizie. La società aveva prima stipulato contratti di appalto per la logistica e la distribuzione delle merci e successivamente subappaltato tali servizi a cooperative inesistenti.

Le fatture emesse da queste cooperative, in realtà riferite al costo del lavoro, erano state utilizzate per ottenere indebite detrazioni Iva e deduzioni Ires, con conseguente evasione fiscale. Le cooperative coinvolte non avrebbero presentato dichiarazioni fiscali regolari o avrebbero omesso i versamenti dovuti.

L’imprenditore aveva impugnato questa ordinanza in Cassazione, sostenendo che le cooperative esistevano realmente e operavano anche con altre imprese. La difesa ha sottolineato come il Tribunale avesse enfatizzato il controllo comune tra la società e le cooperative, ma senza tenere conto della reale esistenza di una struttura aziendale indipendente delle cooperative stesse.

La violazione contestata
L’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000, che disciplina i reati fiscali, prevede la reclusione da quattro a otto anni per chi utilizza fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere l’Iva. Non è necessario che l’evasione si verifichi realmente: basta che l’intento fraudolento sia dimostrabile.

Il dolo specifico di evasione è ampio e include qualsiasi azione che falsifichi la pretesa fiscale dello Stato, come l’utilizzo di fatture false per aumentare i costi deducibili e ottenere indebite agevolazioni fiscali.

La sentenza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della società riguardavano operazioni inesistenti. Il punto cruciale, secondo la Corte, non era l’esistenza formale delle cooperative emittenti, bensì la reale natura delle prestazioni indicate nelle fatture, che in realtà mascheravano una somministrazione irregolare di manodopera e non un vero servizio.

Le fatture si riferivano a prestazioni lavorative di dipendenti sotto il controllo diretto dell’imprenditore, il che configurava una somministrazione di manodopera piuttosto che un vero e proprio appalto di servizi.

In base all’articolo 38, comma 1, del Dlgs n. 81/2015, un contratto di somministrazione di manodopera è nullo se non formalizzato per iscritto, e i lavoratori devono essere considerati dipendenti del reale utilizzatore. Inoltre, quando la somministrazione non rispetta i requisiti di legge, i lavoratori possono chiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il vero datore di lavoro.

In questo contesto, se la somministrazione di manodopera viene camuffata da un contratto di appalto di servizi, non è possibile dedurre i costi dei lavoratori ai fini fiscali, in quanto il titolo giuridico che legittimerebbe tali detrazioni è invalido.

Le conclusioni della Corte
La Corte ha applicato principi già consolidati, affermando che l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, attraverso contratti simulati di appalto di servizi che in realtà coprono un’intermediazione illecita di manodopera, configura il reato di dichiarazione fraudolenta.

I giudici hanno ribadito che la differenza tra chi ha realmente fornito la prestazione (i lavoratori) e chi è indicato in fattura (la società appaltatrice) è decisiva per configurare l’illecito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’imprenditore condannato al pagamento delle spese processuali.

Concordato Preventivo Biennale – un’opportunità o no?

Il nuovo istituto del “Concordato Preventivo Biennale” introdotto dal D. Lgs. 13/2024, che mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti, è applicabile a imprese e professionisti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ex studi di settore) nonché a soggetti che applicano il regime forfettario. Sostanzialmente, sulla base di apposita modulistica che deve essere predisposta e presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024, il Fisco va ad elaborare una proposta reddituale per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari). Se questa proposta reddituale viene poi accettata, diventa irreversibile e quindi vincolante, e sulla stessa saranno obbligatoriamente dovute le imposte e i contributi già predeterminati dal Fisco. Questo anche se i redditi che nel concreto in futuro si andranno a conseguire, saranno più bassi rispetto a quelli predeterminati dall’Agenzia delle Entrate, a meno che non siano di molto inferiori (almeno il 30% in meno). Inoltre anche il secondo acconto per il 2024 con imminente scadenza il prossimo 30.11.2024, andrà rimodulato in aumento, sulla base del reddito attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Come viene determinato il reddito per il 2024 e 2025:
Fermo restando che tutti i contribuenti continueranno ad avere l’obbligo di tenere la tradizionale contabilità e di presentare i normali adempimenti fiscali, in via del tutto straordinaria verranno proposti dall’Agenzia delle Entrate, per il 2024 e 2025, dati reddituali almeno pari a quelli realizzati nell’anno 2023, aumentati fino a raggiungere voto 10 con gli ISA, e ulteriormente rivalutati attraverso un presunto tasso di crescita secondo determinati algoritmi.
Aderire a questo istituto e vincolarsi a versare imposte e contributi per il 2024 e 2025 su un reddito anche maggiore del 2023, può essere pertanto molto rischioso e costoso, laddove questi redditi non vengano poi effettivamente realizzati.
Occorre inoltre tener presente che il Concordato Preventivo Biennale è un istituto nuovissimo con ancora molteplici punti e criticità da chiarire (si pensi che da aprile ad oggi vi è stato un continuo susseguirsi di modifiche legislative). E come tutti gli istituti di prima applicazione (guardando anche il passato, es. scudo fiscale, bonus 110) dove la normativa è ancora poco chiara, potrebbero poi verificarsi molteplici controlli ed equivoche interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può aderire:

Per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale, vi sono alcuni requisiti necessari. Si elencano i principali:

– non devono esistere debiti tributari o contributi previdenziali non pagati;
– oppure laddove siano esistenti, occorre già aver iniziato con gli enti di riferimento, un piano rateale di rientro ed essere in regola con le scadenze.
– svolgimento dell’attività in Italia.

Come richiedere al Fisco una proposta di concordato, come accedervi:
Come accennato in premessa, per gestire questo complesso adempimento è prevista una prima fase, in cui occorre predisporre e presentare un’apposita modulistica all’Agenzia delle Entrate, affinché elabori una proposta reddituale per gli anni 2024 e 2025.
Una volta ricevuta la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si potrà aderire o meno, è prevista una seconda fase, circa la valutazione sulla convenienza della proposta, i relativi risvolti fiscali e finanziari, nonché di tutte le specifiche problematiche presenti e future che a fronte dell’adesione al concordato, potrebbero verificarsi e coinvolgere direttamente il contribuente.

 

Bonus Transizione 5.0 – pubblicato il Decreto Attuativo

Il bonus Transizione 5.0 è una nuova misura adottata dal governo italiano istituita con il D.L. n. 19/2024 per favorire la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese. Evoluzione del precedente Piano Industria 4.0, il Decreto mira a potenziare la competitività del tessuto produttivo italiano, sostenendo le aziende nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

Tra le principali novità, il Decreto introduce incentivi fiscali per l’acquisto di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, la robotica, e i sistemi di automazione industriale. Vengono anche previsti sgravi per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con un focus particolare su progetti che promuovono l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Un aspetto chiave del Decreto è l’attenzione alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro. Le imprese potranno accedere a contributi per la formazione dei dipendenti su nuove competenze digitali, garantendo così una transizione sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Infine, il Decreto Transizione 5.0 si propone di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), facilitando l’accesso ai finanziamenti e promuovendo una crescita inclusiva. Questo strumento rappresenta un passo decisivo per preparare l’Italia alle sfide future, rendendo il sistema produttivo più resiliente e competitivo a livello globale.

Il DM 24 luglio 2024 ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, mentre il DM 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni. In particolare, viene prevista la presentazione al GSE di una comunicazione preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento, di una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, e di una comunicazione di effettivo completamento dell’investimento.   Il GSE ha reso disponibile anche un’apposita guida per l’utilizzo del portale transizione 5.0. Con tale guida viene precisata la documentazione di cui occorre essere in possesso per la presentazione delle comunicazioni:
– documento d’identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo
documento d’identità se il firmatario è diverso);
– certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
– documento d’identità del firmatario della Certificazione, ex ante;
– modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l’idoneità del soggetto certificatore;
–  dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
– responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
– dichiarazione dati del titolare effettivo.
Dopo l’inserimento dei dati richiesti e successivamente all’invio del progetto, viene generata una ricevuta di presentazione in cui viene evidenziato il credito richiesto sull’investimento. Entro i 5 giorni successivi, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”, se il GSE accerta la correttezza dei dati forniti. In caso contrario, laddove venga riscontrata una carenza documentale, viene inoltrata una “Notifica di Integrazione”, con la richiesta di ulteriori documenti entro un termine di ulteriori 10 giorni. Entro ulteriori 5 giorni dall’invio dei documenti integrati, solo se la documentazione è finalmente completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”.  Infine, se la prenotazione viene confermata, entro i 30 giorni successivi occorrerà caricare una dichiarazione sostituiva attestante l’avvenuta effettuazione degli ordini, accettati dal venditore con un pagamento dell’acconto in misura non inferiore al 20% dell’investimento previsto, indicando nel dettaglio gli estremi delle fatture.