Tassazione dividendi societari dal 2026

DDL Bilancio 2026: la nuova tassazione dei dividendi spiegata dal tuo commercialista a Roma

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce una significativa novità in materia di tassazione dei dividendi societari.
Come spiega il nostro studio di commercialisti a Roma, la riforma prevede un inasprimento fiscale per le società che detengono partecipazioni inferiori al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili.

Cosa cambia con la riforma della tassazione dei dividendi 2026

Nel nuovo impianto normativo, ai sensi degli articoli 59 e 89 del TUIR, il beneficio della parziale esclusione dei dividendi (attualmente pari al 95%) verrà mantenuto solo se la società che riceve gli utili possiede una partecipazione diretta almeno del 10% nella società partecipata.

La soglia del 10% potrà essere raggiunta anche considerando le partecipazioni indirette, detenute attraverso società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, tenendo conto della demoltiplicazione che si verifica lungo la catena di controllo.

Quando entrerà in vigore la nuova disciplina

Salvo modifiche nel percorso parlamentare, le nuove regole si applicheranno dal 1° gennaio 2026.
La norma avrà effetto su tutte le distribuzioni di utili, riserve o fondi deliberate a partire da quella data.

In altre parole, il DDL Bilancio 2026 rappresenta una vera e propria riforma della tassazione dei dividendi per le società, superando il regime agevolato generalizzato di esenzione parziale previsto oggi dall’art. 89, comma 2, del TUIR.

Condizioni per mantenere l’esenzione parziale del 95%

Secondo quanto stabilito nel testo provvisorio del DDL Bilancio 2026, la parziale esenzione sui dividendi sarà applicabile solo se:

  • la partecipazione diretta nel capitale della società che distribuisce gli utili è almeno pari al 10%;

  • nel calcolo della soglia sono comprese anche le partecipazioni indirette, ponderate in base al “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;

  • il criterio si applica anche ai dividendi di fonte estera.

Cosa prevede l’articolo 18 del DDL Bilancio 2026

L’articolo 18 del disegno di legge, intitolato “Modifiche alla disciplina dei dividendi”, interviene sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) modificando in particolare gli articoli 59 e 89.
Viene quindi inserita la condizione che la partecipazione diretta non sia inferiore al 10%, specificando che nel computo vanno considerate anche le partecipazioni indirette tramite società controllate.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, ai fini del calcolo dell’acconto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, l’imposta di riferimento dovrà essere determinata come se la nuova normativa fosse già in vigore.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà emanare uno o più decreti attuativi per coordinare la disciplina con le altre norme tributarie.

Come prepararsi: il parere del commercialista a Roma

Per le società con partecipazioni inferiori al 10%, questa riforma potrebbe comportare un aumento del carico fiscale sui dividendi percepiti.
È quindi fondamentale valutare per tempo la propria struttura partecipativa, anche alla luce delle nuove regole sul calcolo delle partecipazioni indirette.

Affidarsi a un commercialista a Roma esperto in fiscalità societaria può aiutare a pianificare correttamente la gestione degli utili, ottimizzare la tassazione e adeguarsi in anticipo alle novità del DDL Bilancio 2026.

Incentivi per la Capitalizzazione delle PMI: cosa dice il nuovo decreto

Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento. 

Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

A fronte dell’aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all’articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato:

  • al 5% per le micro e piccole imprese;
  • al 3,575% per le medie imprese.

Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

  • sono costituite in forma di società di capitali;
  • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile.

Quali sono gli investimenti incentivabili

Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull’innovazione, l’efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall’articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:

  • investimenti in beni strumentali: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonche’ di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia’ esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
  • investimenti 4.0: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita’ la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta’ aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
  • investimenti green: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilita’ dei prodotti e dei processi produttivi.

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