Dal 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 159/2025, che introduce importanti novità sull’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori delle società al Registro Imprese.
Le modifiche aggiornano quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024). Vediamo in modo semplice cosa cambia.
Il nostro studio commercialista a Roma può supportarvi nell’esecuzione di questo adempimento amministrativo.
Chi deve comunicare la PEC:
Il nuovo decreto restringe l’ambito dei soggetti obbligati. Infatti non tutti gli amministratori devono comunicare la propria PEC personale, ma solo:
- l’amministratore unico, oppure
- l’amministratore delegato, o, se non presente,
- il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Salvo chiarimenti ulteriori che potranno essere forniti dal Governo nelle prossime settimane, sembrano ad oggi escluse le società di persone (snc, sas) in quanto solitamente non dotate di tali organi amministrativi, quantomeno così formalizzati.
In pratica, l’obbligo riguarda solo chi ha poteri effettivi di rappresentanza o direzione. Inoltre il domicilio digitale dell’amministratore deve essere personale e distinto da quello dell’impresa. Non è quindi possibile utilizzare la stessa PEC della società.
Scadenze, sanzioni:
Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori obbligati entro il 31 dicembre 2025. Per le nuove nomine o rinnovi di incarico, la comunicazione deve avvenire al momento del conferimento o del rinnovo.
La mancata comunicazione farà scattare la sanzione di cui all’art. 2630, c.c., in misura raddoppiata, ossia da 206 a 2.064 euro (con riduzione a 1/3 se la comunicazione dovesse avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto).
Modalità per adempiere:
L’adempimento (di carattere meramente amministrativo e non fiscale) può essere gestito in proprio, oppure delegando appositamente il nostro studio commercialista a Roma che vi provvederà per conto dei clienti interessati, entro le scadenze.

Il nuovo istituto del “Concordato Preventivo Biennale” introdotto dal D. Lgs. 13/2024, che mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti, è applicabile a imprese e professionisti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ex studi di settore) nonché a soggetti che applicano il regime forfettario. Sostanzialmente, sulla base di apposita modulistica che deve essere predisposta e presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024, il Fisco va ad elaborare una proposta reddituale per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari). Se questa proposta reddituale viene poi accettata, diventa irreversibile e quindi vincolante, e sulla stessa saranno obbligatoriamente dovute le imposte e i contributi già predeterminati dal Fisco. Questo anche se i redditi che nel concreto in futuro si andranno a conseguire, saranno più bassi rispetto a quelli predeterminati dall’Agenzia delle Entrate, a meno che non siano di molto inferiori (almeno il 30% in meno). Inoltre anche il secondo acconto per il 2024 con imminente scadenza il prossimo 30.11.2024, andrà rimodulato in aumento, sulla base del reddito attribuito dall’Agenzia delle Entrate.