Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro a cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari, e che non hanno optato per l’applicazione della stessa, costituiscono operazioni non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera b del DL 331/1993.

Ambito oggettivo: vendite a distanza e commercio elettronico
In merito all’ambito oggettivo delle vendite a distanza, si deve trattare di beni mobili con le seguenti esclusioni:

  • beni soggetti ad accisa
  • mezzi di trasporto nuovi
  • beni da installare, montare ed assemblare nello Stato del committente Ue.

Secondo la prassi (risoluzione 274/E/2009) anche la vendita di beni tramite internet (E-commerce) rientra nella disciplina in questione.

Il commercio elettronico può prevedere

  • la cessione “fisica” di beni materiali e quindi il Web è semplicemente strumento per la visione, la conclusione del contratto e il pagamento del bene che però viene consegnato al cliente in modo tradizionale (ai fini iva siamo in presenza di una cessione di beni) e si parla quindi di commercio elettronico indiretto;
  • la cessione elettronica (cosiddetto download) di beni quali programmi immagini, testi, informazioni (ai fini iva siamo in presenza di prestazioni di servizi) e si parla in questo caso di commercio elettronico diretto.

Il commercio elettronico indiretto è assimilato ai fini della disciplina iva, alle vendite per corrispondenza e com’è noto per poter riscontrare la fattispecie prospettata dal citato articolo 41 è necessaria la sussistenza di due requisiti e nello specifico:

  • l’acquirente comunitario non deve essere un soggetto passivo d’imposta (deve quindi essere un consumatore finale, enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti di imposta);
  • il trasporto deve essere a carico del cedente (o da terzi per suo conto).

In merito alle vendite per corrispondenza (e dunque al commercio elettronico indiretto) come disposto all’art. 22 comma 1 del DPR 633/1972 non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Ne consegue che, rimanendo nell’ambito delle cessioni a privati consumatori, sarà sufficiente l’annotazione dell’operazione sul registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 DPR 633/1972) ed eventualmente insieme al registro dei corrispettivi l’istituzione del registro delle fatture emesse (articolo 23 del DPR 633/1972).

Vendite a distanza: esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
Riguardo l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi e in particolare per quanto riguardo l’ambito degli esoneri da tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 198 del 19 giugno 2019, ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai soggetti che, appunto svolgono attività di e commerce ed in particolare ecommerce indiretto. Nello specifico ha affermato che “le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato”. In tal modo ha fatto riferimento a quanto già evidenziato nella citata risoluzione 274 del 2009: alle vendita per corrispondenza “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.“

In sintesi, quindi i corrispettivi derivati dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico fermi restando invece gli obblighi di annotazione già citati.

Quindi laddove la vendita sia esercitata sia con negozio fisico che on line, nel primo caso alternativamente si potrà:

  • emettere solo fattura (facoltativa)
  • emettere solo scontrini (ma a richiesta del cliente si dovrà procedere ad emettere fattura)
  • emettere sia scontrini sia fatture.

Nel secondo caso la società potrà beneficiare dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi.

Tassazione iva nelle vendite per corrispondenza
Passando ora alla tassazione delle vendite per corrispondenza in ambito comunitario si possono avere diverse ipotesi (si parla ovviamente di vendite a privati):

a) l’iva è regolarmente addebitata in fattura e quindi versata dal cedente in Italia, nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non abbia superato, nell’anno solare precedente, e non superi in quello in corso, la soglia di €. 100.000 ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato membro;
b) l’iva è corrisposta dal cedente nello stato di destinazione in base ad un’opzione. Sostanzialmente pur non superando le vendite nello Stato membro, la soglia di rilevanza, è prevista la possibilità di un’opzione da esercitare nella dichiarazione relativa all’anno precedente (ovviamente quadro VO) per applicare l’imposta in quello Stato membro. L’opzione (vincolante per un triennio) può essere esercitata anche nella dichiarazione di inizio attività e in ogni caso anteriormente alla prima operazione. La modalità di esercizio dell’opzione chiaramente influisce sulla decorrenza e quindi gli effetti decorrono o dal primo gennaio (dell’anno in corso) se esercitata nella dichiarazione, o dal momento dell’esercizio negli altri casi;
c) l’iva è invece corrisposta dal cedente nel paese di destinazione qualora le vendite dell’impresa italiana in tale stato superino le soglie fissate (senza applicazione di alcuna opzione). È necessario dunque che il soggetto cedente nomini un rappresentante fiscale, o si identifichi direttamente in tale Stato, per gli adempimenti necessari. In caso di superamento della soglia in corso d’anno la cessione che determina il superamento dovrà essere tassata nel paese di destinazione.
In merito alla soglia si chiarisce che:

  • la soglia è riferita alle vendite eseguite in un singolo stato e quindi il soggetto si deve identificare solo in quegli stati in cui le vendite hanno superato la soglia
  • in caso di superamento della soglia in corso d’anno la cessione che determina il superamento dovrà essere tassata nel paese di destinazione.

Ulteriormente si osserva come l’opzione per la tassazione nello stato membro del committente si debba esercitare per singolo stato.

Nell’ipotesi di cessioni verso soggetti residenti fuori dal territorio comunitario (indipendentemente che siano soggetti passivi o meno) saremo sempre in presenza di esportazioni, e quindi vige l’obbligo di fattura non imponibile in base all’art. 8 primo comma lettera a, del DPR 633/1972.