L’art. 8 del decreto Ristori quater ha fatto chiarezza sull’esenzione IMU viste tutte le precedenti disposizioni in merito, ed in particolare ha stabilito che le norme di esenzione (che ora ricorderemo nel dettaglio) si applicano a tutti i soggetti passivi dell’IMU che siano anche gestori dell’attività economica indicata dai codici ATECO interessati.

Ecco una sintesi delle misure che vanno ad esentare un’ampia platea di contribuenti dal versamento della seconda rata in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020.

L’art 5 del Decreto Ristori bis ha stabilito che per gli immobili situati nei comuni delle zone rosse individuate con ordinanza del ministro della salute e dall’art 3 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020 se si esercitano le attività commerciali di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato 2 a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori della attività.

L’art 9 del Decreto Ristori stabilisce che la seconda rata IMU 2020 non è dovuta per gli immobili e le pertinenze in cui sono esercitate le attività indicata dall’Allegato 1 e sospese per l’emergenza covid, a condizione che i possessori di immobili siano anche gestori della attività commerciale.

L’art 78 del Decreto Agosto prevede che sono esentati dal pagamento della seconda rata IMU 2020 le seguenti categorie:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate – Per questi immobili l’abolizione è prevista anche per il 2021 e 2022;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il 2020 è il primo anno di applicazione della nuova IMU, disciplinata dall’articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Come per la disciplina degli scorsi anni, la nuova IMU prevede che:

  • la rata di acconto sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;
  • per il saldo, si provvede con un conguaglio sulla base delle aliquote che i Comuni sono tenuti a pubblicare sul portale del Mef.

A causa del covid però i termini ordinari di inserimento e pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione.

L’ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre e a tale termine sono stati collegati anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”. 

La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di inserimento delle stesse nel Portale del Mef ha impedito il generalizzato rispetto di tale ultimo adempimento.

Molti Comuni hanno inserito le delibere dopo il 31 ottobre, avendole approvate a ridosso dell’ultima data disponibile.

A questa incertezza sopperisce il decreto-legge n. 125 del 2020, che riapre formalmente i termini di inserimento, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali.

In particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125, inserito nella fase di conversione, prevede i nuovi seguenti termini:

  • 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
  • 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.

L’art. 1, comma 4-sexies del DL 125 del 2020, conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. 

Pertanto, la normativa conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.

Appare ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente a tale data, ma in tempo utile per il pagamento del saldo in scadenza al 16 dicembre.