La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati all’Ente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si tratta di debiti risultanti dai carichi relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”.

Con l’adesione alla Rottamazione Quater, pertanto i suddetti debiti si estinguono attraverso il pagamento del capitale, dei dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate, ma vengono integralmente stralciate le sanzioni, gli interessi, e gli aggi di riscossione.

Rientrano nella definizione anche i carichi: 

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
    Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento“non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza. In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
  • già oggetto di una precedente“Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.). Si tratta di:
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (rottamazioneex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1/1 al 30/9/2017 (rottamazione-bisex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-terex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
    • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (saldo e stralcioex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
    • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (rottamazione-tere “saldo e stralcio ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

Per quanto riguarda le multe stradali, queste non sono stralciabili, ma solamente gli interessi e gli aggi di riscossione.

Scadenze:

 Entro il 30/04/2023 l’istanza andrà presentata:

– senza spid collegandosi all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge4.do

– con spid all’interno della propria area riservata del sito Agenzia Entrate Riscossione all’indirizzo web: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do

Entro il 30/06/2023 l’Ente della riscossione invierà una comunicazione di accoglimento, in tal caso con il piano dei pagamenti e i moduli di pagamento precompilati, o diniego con evidenza delle motivazioni;

Entro il 31/07/2023 andrà versato l’importo previsto o in un’unica soluzione, o la prima rata ove sia stata scelta una rateazione massima in 18 rate in 5 anni. In tal caso le prime due rate (di importo pari al 10%) dovranno essere versate entro il 31/07/2023 e 30/11/2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere versate entro il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. Per completezza, in caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 01/08/2023 interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace, pertanto se ne decade, e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Particolarità:

Nelle faq viene chiaramente specificato che i contribuenti con rottamazione ter in corso, possono evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 poiché “la Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti Rottamazioni”. È possibile, si legge nel comunicato AdeR, presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Si segnala infine l’annullamento automatico dei singoli debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per ulteriori informazioni https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/legge-bilancio-2023/