A partire dal 20 luglio 2020, è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili ai seguenti due crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio:

  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 125 D.L. 34/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 D.L. 34/2020 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Le scadenze per la presentazione delle comunicazioni, sono state decise da un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020.

Il modello di comunicazione, è valevole per entrambi i crediti d’imposta, prevedendo due sezioni separate in cui indicare distintamente, per ciascun credito:

  • le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo);
  • le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo);
  • l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.

La comunicazione può essere inviata, direttamente dal contribuente tramite il proprio cassetto fiscale sul sito dell’agenzia delle entrate, o tramite intermediario abilitato.

Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

La comunicazione delle spese ammissibili è uno step fondamentale per l’accesso e la fruizione dei crediti d’imposta.

Trattandosi di agevolazioni che soggiacciono a regole diverse, la finestra temporale di trasmissione del modello di comunicazione delle spese, il contenuto e i termini di fruizione differiscono l’uno dall’altro.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI: la comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 07.09.2020.

Il credito d’imposta teoricamente spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessivamente sostenute nel 2020 entro il limite di credito di 60.000 euro. L’importo del beneficio indicato in comunicazione rappresenta il contributo massimo fruibile: ma non necessariamente potrà essere quello preventivato, perché le risorse sono limitate e dovranno essere ripartite tra i soggetti richiedenti: entro l’11.09.2020 verrà resa nota, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale da applicare al credito teoricamente spettante, onde rispettare il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 previsto dall’articolo 125, D.L. 34/2020. Tale percentuale sarà calcolata come rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dai contribuenti. Il rischio è che ben poco di quanto richiesto, venga concesso.

Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro: la comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 30.11.2021.

Nel caso in cui sia inviata nel 2021 deve contenere esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Il contenuto della comunicazione prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, l’indicazione del codice dell’attività economica esercitata in luoghi aperti al pubblico, che deve rientrare nei codici Ateco riportati nell’elenco allegato al provvedimento di approvazione del modello. Viene effettuata una verifica di corrispondenza fra il codice indicato nel modello e quanto precedentemente comunicato dal soggetto beneficiario all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, pena lo scarto della comunicazione. Il credito d’imposta spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessive (a consuntivo e a preventivo) entro il limite di spesa di 80.000 euro (limite di credito 48.000 euro).

Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta:

  • a partire dal 01.01.2021 e non oltre il 31.12.2021;
  • dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione.

Come già in premessa, le richieste potranno essere presentate:

–           o in via diretta, tramite le proprie credenziali “fisco on line”, accedendo alla propria area riservata presente all’interno del sito dell’agenzia delle entrate;

–           o tramite intermediario appositamente delegato.