La Corte di cassazione – sentenza n.8429 depositata il 5 aprile 2018 – nega l’agevolazione prima casa al contribuente che possiede nel comune un altro immobile accatastato come abitazione seppur utilizzato come studio professionale. Con avviso di liquidazione l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto ad un contribuente il beneficio per l’acquisto della prima casa in quanto già proprietario di altro immobile sito nel medesimo comune dell’immobile per cui era stato applicato il beneficio. Il ricorrente aveva impugnato tale atto affermando la spettanza dell’agevolazione in quanto l’immobile da lui già posseduto era adibito a studio medico. Dopo la decisione favorevole dei giudici di primo grado la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità dell’avviso di liquidazione.