La proroga dei versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2019 relative all’anno 2018, con l’approvazione del Decreto Crescita al Senato, nel pomeriggio del 27 giugno, diventa ufficiale. Lo spostamento dei termini al 30 settembre è contenuto in un emendamento al testo convertito in legge.

La scadenza originaria per i versamenti delle imposte sui redditi 2019 è il prossimo 1° luglio, tuttavia, nelle ultime settimane sono intervenuti due eventi che avevano reso la scadenza già superata, per effetto di una sorta di doppia proroga:

  • la prima era stata annunciata dall’Agenzia Ansa rispetto ad un DPCM del MEF – mai ufficializzato però – che avrebbe previsto la scadenza delle imposte da dichiarazione dei redditi 2019 al 22 luglio 2019;
  • successivamente, l’emendamento al Decreto Crescita ha previsto la proroga al 30 settembre.

La proroga in oggetto riguarda le imposte sui redditi Irpef, Ires ed Irap ma anche IVA e diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, le cui scadenze seguono per legge quelle delle imposte sui redditi. Alla proroga non è ovviamente obbligatorio adeguarsi: i contribuenti che volessero continuare a rispettare lo scadenzario originario potranno farlo senza alcun obbligo o adempimento particolare (in questo senso si veda anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 69/E del 2012).

Proroga dei versamenti anche per contribuenti minimi e forfettari?

Uno dei dubbi più ricorrenti in questi giorni è relativo alla possibilità che la proroga delle imposte sui redditi 2019 possa valere anche per i contribuenti minimi e forfettari.

La risoluzione n.64 dell’Agenzia delle Entrate di oggi 27 giugno ha chiarito che anche i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, e del regime forfettario, possono beneficiare della proroga.

Tuttavia, la proroga in oggetto ha dei limiti, in quanto è prevista esclusivamente per tutti i “soggetti per i quali gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale, che sostituiscono i vecchi Studi di Settore) siano stati approvati”, indipendentemente dal fatto che tali contribuenti li applichino o non li applichino per determinate cause di esclusione.