La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili dall’IRPEF, quali ad esempio le spese mediche, ma non solo queste.  Per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sostanzialmente dal 1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti. E’ necessario pertanto procedere con il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, ma le spese sostenute non saranno fiscalmente detraibili.

A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del DPR 917/86 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Per un approfondimento più analitico dell’elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l’articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo del comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio richiama più genericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d’imposta IRPEF del 19%. Il testo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito, quali ad esempio le spese per previdenza complementare.

Due eccezioni
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:
l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.