Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio, viene previsto di inserire il comma 1-bis al comma 1 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 ampliando l’ambito operativo della contabilità semplificata per imprese minori, di fatto estendendone l’ambito soggettivo.

Per effetto delle suddette modifiche, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate:

  • da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi;
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

A seguito della modifica, dal 1° gennaio 2023 il regime semplificato si considererà quello naturale per le imprese che, nell’anno, conseguiranno ricavi non superiori a 500.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi oppure ricavi non superiori a 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

Gli attuali limiti di:

  • 400.000 euro per le prestazioni di servizi
  • 700.000 euro per le altre attività

erano stati modificati dal decreto legge 70/2011 che aveva incrementato i limiti annui dei ricavi, il cui mancato superamento consentiva la tenuta della contabilità semplificata portandoli da:

  • 309.874,14 euro agli attuali 400.000 per le attività di prestazioni di servizi
  • 516.456,90 euro agli attuali 700.000 per le imprese esercenti altre attività.

Infine è bene specificare che i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi come chiarito dalla Risoluzione 293/E/2007.