Pronto il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto sulle commissioni addebitate per i pagamenti tramite carte e bancomat ed altri strumenti tracciabili.

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le informazioni necessarie per fruire del credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni tramite pos, riconosciuto dal 1° luglio 2020 ai titolari di partita IVA purché con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il “bonus POS”, il cui importo è riconosciuto in base ai dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui è sostenuta la spesa, indicando il seguente codice tributo:

  • “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Le istruzioni dettagliate sono contenute nella risoluzione n. 48/E, pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate lo scorso 31 agosto 2020.

È stato il D.L. n. 124/2019, con l’articolo 22, comma 1, ad introdurre il credito d’imposta per le commissioni addebitate sui pagamenti tracciabili, in favore dei titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 400.000 euro.

L’importo del credito d’imposta spettante viene determinato sulla base della comunicazione mensile effettuata dai prestatori di servizi di pagamento, che dal mese di agosto 2020 comunicano entro il giorno 20 di ogni mese all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle transazioni effettuate dai titolari di partita IVA e le relative commissioni addebitate nel mese precedente (cominciando quindi dal mese di luglio 2020).

I prestatori dei servizi di pagamento, contestualmente mettono a disposizione dei beneficiari del credito, l’ammontare delle commissioni loro addebitate, o attraverso comunicazione diretta, o mettendo a disposizione la documentazione necessaria sul proprio sito web, all’interno di un’area riservata.

Il credito utilizzato dovrà infine essere indicato nella dichiarazione dei redditi sia relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso, che in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino all’anno in cui se ne conclude l’utilizzo.